CILA, SCIA o Permesso di Costruire? Guida pratica 2025

Domenico Gagliardi • 22 giugno 2025

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Nel mondo dell'edilizia italiana, CILA, SCIA e Permesso di Costruire rappresentano tre diverse procedure amministrative per realizzare lavori su edifici esistenti o di nuova costruzione. Comprendere le differenze tra queste pratiche è fondamentale per adempiere correttamente agli obblighi normativi, evitare sanzioni (anche penali) e ottimizzare tempi e costi.


Differenza CILA, SCIA e Permesso di Costruire

Cos'è la CILA

La CILA è una Comunicazione che il proprietario per tramite di un tecnico abilitato, presente al Comune per realizzare lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, purché non comportino modifiche strutturali, aumenti di volumetria e modifiche alle facciate.


Tra gli interventi soggetti a CILA rientrano la demolizione e ricostruzione di tramezzi interni (diversa distribuzione planimetrica degli spazi interni), opere restauro e risananamento conservativo, il rifacimento delle finiture interne e l'installazione di pannelli solari senza strutture di supporto.


Per questa pratica serve una relazione asseverata redatta da un tecnico (geometra, architetto o ingegnere) che attesti la conformità edilizia e urbanistica dell'intervento. I lavori possono iniziare subito dopo il deposito della pratica. I costi sono generalmente contenuti, con diritti di segreteria di circa 100-200 € (dipende dal Comune) e senza contributi di costruzione.

Cos'è la SCIA

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è una segnalazione che permette di eseguire interventi di manutenzione straordinaria più rilevanti, ristrutturazioni e cambi di destinazione d'uso senza attendere il permesso formale del Comune. Serve per esempio alle modifiche dei prospetti dell'edificio, come quello di trasformare una porta balcone in finestra.


La documentazione necessaria comprende la relazione tecnica asseverata, elaborati grafici, calcoli strutturali e, se necessario, comunicazioni all'ASL o ai Vigili del Fuoco. Dopo la presentazione della SCIA, l'Amministrazione ha 30 giorni per chiedere integrazioni o imporre prescrizioni; in caso contrario vale il silenzio assenso. I costi variano a seconda del tipo di intervento e includo oneri concessori e diritti di istruttoria.

Cos'è il Permesso di Costruire

Il Permesso di Costruire è il "fratello maggiore" delle pratiche. Serve per opere di nuova costruzione, ampliamenti volumetrici significativi e cambi di destinazione d'uso con modifiche strutturali e esterne. Serve per esempio per costruire nuovi edifici o realizzare ampliamenti consistenti.


Per ottenere il Permesso occorre presentare un progetto completo redatto da un tecnico abilitato, corredato da relazioni specialistiche (strutturali, paesaggistiche, acustiche, geologiche, ecc.) e dai pareri obbligatori di enti terzi quali Soprintendenza o ASL se richiesti dal tipo di intervento e dalla zona in cui sarà  effettuato.


Il Comune ha 60 giorni di tempo per decidere (i quali diventano 90 giorni per le regioni a Statuto Speciale), con possibilità di richiesta di integrazioni. I costi comprendono il contributo di costruzione, oneri concessori e diritti di segreteria oltre agli oneri di urbanizzazione.

Esempi pratici

Per chiarire meglio:

  • si presenta la CILA per la ristrutturazione della cucina con la demolizione di una parete interna e il rifacimento degli impianti, senza modifiche esterne.
  • Si usa la SCIA per ristrutturare un casa, aprendo nuove finestre e modificando quelle esistenti.
  • Serve il Permesso di Costruire per ampliare una casa esistente con la realizzazione di una nuova autorimessa.


Scegliere la procedura edilizia corretta è essenziale per rispettare la norma, evitare sanzioni e contenere tempi e costi. Il ruolo del Geometra è fondamentale per guidare il committente nella scelta giusta, redigere i documenti necessari e seguire l'iter fino all'autorizzazione finale


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