Ristrutturazioni: si alle detrazioni per il Convivente
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Le detrazioni spettano alle spese sostenute dal partner

Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente di fatto del proprietario dell'immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza che si esplica ai sensi della legge n.76/2016.
La cosiddetta legge Cirinnà, che regolamenta le unioni civili dello stesso sesso e disciplina le convivenze, ha stabilito che si intendono "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un unione civile.
Per accertare la stabile convivenza è necessario che i responsabili rendano una dichiarazione anagrafica che dichiari la costituzione di una nuova famiglia o di nuova convivenza
Agli effetti anagrafici, per famiglia, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Con questi presupposti, il convivente in possesso della dichiarazione anagrafica, può detrarre le spese di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, ecc. di un immobile posseduto del partner.
Legenda:
- Circolare n.19/E dell'8 luglio 2020 Agenzia delle Entrate;
- Legge 20 maggio 2016, n.76;
- D.P.R. 30 maggio 1989, n.223