Sconto in fattura: sposti i tramezzi? perdi le detrazioni

Domenico Gagliardi • 24 febbraio 2021

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Non ammesse alle detrazioni le alterazioni planimetriche

Il caso in provincia di Torino, l'Agenzia delle Entrate annulla le detrazioni fiscali ad un contribuente in quanto l'intervento non è ammesso.

Le manutenzioni straordinarie effettuate sulle singole unità abitative possono usufruire delle detrazioni fiscali, anche mediante la formula dello sconto in fattura. Attenzione alle sorprese: come riportato nella Circolare n.19 dell'8 luglio 2020 dell'Agenzia delle Entrate, "la manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica [...] (Circolare 24/02/1998 n.57, paragrafo 3.4)".

Nell'intervento di manutenzione straordinaria, per i lavori di rinnovamento anche della singola unità abitativa, non rientrano nella detrazione (e quindi nello sconto in fattura) le spese eventualmente sostenute per la demolizione e la ri-costruzione dei tramezzi interni alla casa modificando l'assetto planimetrico dell'unità immobiliare

Sono comunque ricompresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi:


  • sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;



  • realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili nonché realizzazione di volumi tecnici quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza e canne fumarie;


  • realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici, compresi anche quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne (Risoluzione 11.11.2002 n. 350);


  • sostituzione di caldaia, in quanto l’intervento è inteso come diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento (Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.5);


  • realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio;
  • consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;


  • rifacimento vespai e scannafossi;


  • sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta;


  • rifacimento di scale e rampe;


  • realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;


  • sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;


  • sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare;


  • realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali. 
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