Sicurezza sul lavoro ai tempi del Covid-19
Geom. Gagliardi Domenico • 23 marzo 2020
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Misure di sicurezza durante il lavoro agile

Ieri, 22 marzo 2020, è stato pubblicato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha chiuso molte attività lavorative tranne quelle indispensabili. Durante la conferenza stampa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ancora un volta ha stimolato gli italiani al lavoro agile, allo smart working.
Il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n.81 individua il Datore di Lavoro colui che ha il compito di valutare i rischi sul luogo di lavoro e porvi rimedio con l'attivazione di misure migliorative dei livelli di rischio.
Il concetto di smart-working nel suo complesso è un concetto più ampio, che prevede una autonomia, una tecnologia ed una metodologia di lavoro ben diversa dal "dover lavorar da casa" a causa dell'emergenza del Coronavirus.
Le misure a tutela della salute del lavoratore
Visto quanto sopra, dato che si tratta di una situazione lavorativa temporanea, quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
La norma di riferimento in materia di salute e sicurezza del telelavoratore è quella contenuta nell'art. 3, c. 10 del TU di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Tale disposizione prevede che: “a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al D.P.R. n. 70/1999 e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III”.
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. In particolare i rischi legati alle postazioni a computer, per i così definiti dal legislatore "videoterminalisti".
I lavoratori che per più di 20 ore settimanali svolgono attività lavorativa davanti al computer devono sottoporsi obbligatoriamente alla sorveglianza sanitaria, comprensiva della visita medica periodica con la quale il datore di lavoro si accerta dell'idoneità del lavoratore alla mansione.