a) un RLS nelle aziende sino a 200 lavoratori;
b) tre RLS nelle aziende da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei RLS nelle aziende oltre i 1.000 lavoratori.
Come viene individuato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in azienda?
Per rispondere a questo quesito è necessario far riferimento all’articolo 47 “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”; il comma 3 specifica che nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’art.48 (prende il nome di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale). Al comma 4 vi è l’indicazione per le aziende con più di 15 lavoratori, in questo caso il RLS è eletto o designato dalle rappresentanze sindacali aziendali; in assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori come previsto dal comma 3.
I RLS come garanti della Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è dunque il punto di riferimento dei lavoratori per quanto concerne gli aspetti di prevenzione e protezione sul proprio posto di lavoro; il Dott. Guariniello, ex Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Torino e Coordinatore del Gruppo Sicurezza e Salute del Lavoro, Tutela del Consumatore e dei Malati presso la Procura della Repubblica di Torino, in un intervista dell’ottobre 2012 ha ribadito il concetto del ruolo fondamentale che svolgono gli RLS: “i compiti degli RLS […] sono molto importanti, a volte complessi, come quello del controllo dell’adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione, e richiedono una preparazione adeguata, tanto è vero che il legislatore si è posto il problema della preparazione degli RLS attraverso i corsi di formazione. Nella realità constatiamo che non sempre gli RLS posseggono gli strumenti culturali e scientifici indispensabili ad affrontare i compiti previsti dal legislatore. La preparazione non sempre adeguata degli RLS è dovuta anche all’avvicendamento nel ruolo, che si verifica di frequente e interrompe la trasmissione della memoria storica degli eventi che si succedono in una fabbrica. […] partiamo da un dato: abbiamo le regole, dobbiamo applicarle compiutamente.
Oggi come oggi, l’applicazione lascia a desiderare; gli organi di vigilanza non riescono a fare tutto quello che vorrebbero, la magistratura non fa tutto quello che dovrebbe. Se vogliamo passare dalle parole ai fatti bisogna cambiare approccio; se c’è la volontà, gli strumenti ci sono e qui interviene il ruolo delle istituzioni. Non si può semplicemente dare la croce addosso alle imprese perché non sentono l’impegno morale di garantire la sicurezza o alle organizzazioni sindacali perché non si impegnano a fondo; qui sta il grande ruolo delle istituzioni pubbliche. Se nel nostro paese vi sono tanti morti a causa dell’amianto, questo è avvenuto per colpa, certo delle imprese, ma anche perché le istituzioni non hanno fatto il loro dovere. Accontentarsi della situazione attuale significa continuare ad avere quel certo numero di morti e di malattie professionali, non c’è cambiamento effettivo senza una riorganizzazione delle istituzioni pubbliche. È giusto dire che le imprese hanno un interesse ad adottare le misure di sicurezza e che garantire la salute dei lavoratori è irrinunciabile, ma bisogna far capire che se non lo si fa, si va incontro a delle responsabilità, altrimenti si sviluppa l’idea devastante che le regole ci sono, ma possono essere violate senza conseguenze".
Nella prefazione di uno studio condotto dai RLS ospedalieri e universitari del Piemonte sugli infortuni e sulla disapplicazione dell’allora D.lgs 626/94 (sostituito, ad oggi, dal D.lgs. 81/08), il dott. Guariniello, tratta il tema dell’importanza del ruolo del RLS: “Sulla carta, le leggi del nostro Paese garantisco elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Solo che nei fatti queste leggi continuano ad essere largamente disapplicate. Essenziale, in un simile contesto, è l’attività di controllo affidata agli organi di vigilanza. Ma anche per la crisi di organici e di professionalità che non di rado indebolisce tali organi, più determinante è il <<fai da te>>, e cioè, l’attività di controllo spettante agli stessi lavoratori e ai loro rappresentanti sindacali. […]
Ma preziosa può essere l’opera dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L’art.19 del Decreto Legislativo n.626/1994 chiama i RLS a svolgere penetranti compiti di controllo, e li legittima a fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire sicurezza e la salute durante il lavoro. […] Se ne desume che la funzione del RLS è quella di rappresentare i lavoratori esclusivamente per quanto concerne la sicurezza e la salute durante il lavoro. Con la conseguenza che, a differenza degli altri rappresentanti sindacali, il RLS non svolge un ruolo negoziale, bensì un ruolo di mero garante della sicurezza e della salute durante il lavoro. A questo punto ci chiediamo: siamo sicuri che i RLS non siano abbandonati a se stessi? I RLS possiedono l’autonomia e la professionalità necessarie per essere davvero in grado di adempiere alle proprie attribuzioni (attribuzioni contenute nel TU, art.50 n.d.r.)? […]”.
Queste parole evidenziano la fondamentale importanza della formazione, della preparazione e della attività svolta dagli RLS, accentuata dalla difficoltà oggettiva degli organi di vigilanza per l’attività di controllo nelle aziende.